Clausola risolutiva nulla in assenza di specifica indicazione dell’obbligazione contrattuale cui inerisce

Clausola risolutiva nulla in assenza di specifica indicazione dell’obbligazione contrattuale cui inerisce
04 Ottobre 2021: Clausola risolutiva nulla in assenza di specifica indicazione dell’obbligazione contrattuale cui inerisce 04 Ottobre 2021

Con un recente arresto (Cass. civ., sez. II, ord. n. 23879/2021), la Suprema Corte ha stabilito la nullità della clausola risolutiva espressa in caso di difetto di specifica indicazione delle obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

La vicenda traeva origine dall’inadempimento di un’obbligazione prevista in un contratto in cui era inserita una clausola risolutiva espressa, di cui l’altra parte dichiarava di volersi avvalere.

La parte inadempiente, dunque, agiva in giudizio per far accertare l’invalidità della clausola risolutiva espressa, poiché genericamente riferita all’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto.

In entrambi i gradi del giudizio di merito la clausola veniva ritenuta valida, “non ravvisandone l’indeterminatezza in quanto l’indicazione delle obbligazioni a carico della [parte] costituiva specificazione del generale impegno assunto dalla stessa a sopportare tutti i costi e tutte le spese dell’organizzazione”.

Pertanto, della questione veniva investita la Corte di cassazione che, ponendo a fondamento della propria decisione la funzione precipua che la clausola risolutiva espressa riveste nell’economia contrattuale, accoglieva il ricorso, cassando la sentenza resa in grado d’appello con rinvio, con la seguente motivazione:

per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”.

Questo tipo di clausola, infatti, ha lo scopo di evidenziare la particolare rilevanza che una delle obbligazioni che compongono il sinallagma contrattuale riveste per uno dei contraenti, rendendo superflua ogni indagine giurisdizionale postuma sulla sua rilevanza, come sarebbe invece necessario nel contesto dell’azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..

Risulta, pertanto, evidente che tale funzione risulti frustrata nel caso in cui ad un contratto sia apposta una clausola risolutiva espressa dal contenuto sostanzialmente indeterminato, o quantomeno generico, in quanto riferita alla violazione di una qualsiasi fra tutte le obbligazioni previste dal contratto a carico di un contraente.

La Corte ha ritenuto che il contraente interessato a valorizzare aprioristicamente la particolare rilevanza rivestita dall’adempimento di una delle prestazioni dedotte in contratto nell’economia dello stesso sia tenuto a individuarla specificamente.

Invece, la clausola risolutiva espressa che si limiti a prevedere la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni scaturenti dal medesimo si risolve in una mera clausola di stile.

Ciò che non escluderebbe la facoltà del contraente non inadempiente di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, ma solo la possibilità che tale effetto possa prodursi di diritto, rendendo così necessario il ricorso all’azione di risoluzione di cui all’art. 1453 del Codice civile e, pertanto, all’accertamento in sede giurisdizionale della rilevanza dell’inadempimento.

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